Art. 16
Convenzione

Art. 16

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In vigore dal 8 nov 1985
. Agli estratti delle liste dei crediti, rilasciati come titolo esecutivo da un tribunale austriaco che ha dichiarato il fallimento del debitore o omologato un concordato tra quest'ultimo ed i suoi creditori, è riconosciuto, in Italia, dopo la chiusura del fallimento, lo stesso valore di titolo esecutivo, sempre che tali estratti siano accompagnati da una attestazione del tribunale dal quale sono stati rilasciati, certificante: 1) che si tratti di un titolo esecutivo secondo la legge austriaca e, 2) che il credito non sia stato contestato dal debitore e che, in caso di procedura fallimentare, il curatore abbia espressamente dichiarato di riconoscerlo.
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