Convenzione
Art. 16
16 / 21In vigore dal 8 nov 1985
.
Agli estratti delle liste dei crediti, rilasciati come titolo esecutivo da un tribunale austriaco che ha dichiarato il fallimento del debitore o omologato un concordato tra quest'ultimo ed i suoi creditori, è riconosciuto, in Italia, dopo la chiusura del fallimento, lo stesso valore di titolo esecutivo, sempre che tali estratti siano accompagnati da una attestazione del tribunale dal quale sono stati rilasciati, certificante:
1) che si tratti di un titolo esecutivo secondo la legge austriaca e,
2) che il credito non sia stato contestato dal debitore e che, in caso di procedura fallimentare, il curatore abbia espressamente dichiarato di riconoscerlo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;612#art-c-16