Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di fallimento e di concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di fallimento e di concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977. 24 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA IN MATERIA DI FALLIMENTO Art. 2 Articolo 2. Le procedure previste nella presente Convenzione ed iniziate in uno degli Stat Art. 3 Articolo 3. 1. Sono competenti a dichiarare il fallimento i tribunali dello Stato contraen Art. 4 Articolo 4. Se una procedura di fallimento o di concordato è stata iniziata in uno dei due Art. 5 Articolo 5. 1. I tribunali dello Stato contraente nel quale è stato dichiarato il fallimen Art. 6 Articolo 6. Il fallimento dichiarato in uno degli Stati contraenti determina per il fallit Art. 7 Articolo 7. 1. I poteri che la legge dello Stato contraente, sul territorio del quale è st Art. 8 Articolo 8. 1. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento richiede, mediante commissione Art. 9 Articolo 9. 1. La procedura di fallimento e, in particolare, la dichiarazione di falliment Art. 10 Articolo 10. 1. Nei confronti dei creditori residenti nello Stato contraente diverso da qu Art. 11 Articolo 11. 1. Gli effetti del fallimento sui contratti di lavoro in corso sono regolati Art. 12 Articolo 12. 1. I crediti che godono di privilegi su beni mobili e l'ordine di tali privil Art. 13 Articolo 13. Il lavoratore dipendente, impiegato in uno stabilimento del debitore situato Art. 14 Articolo 14. 1. Le decisioni in materia di fallimento, ivi comprese quelle relative al con Art. 15 Articolo 15. 1. In caso di concordato, l'autorità competente di uno Stato contraente, in c Art. 16 Articolo 16. Agli estratti delle liste dei crediti, rilasciati come titolo esecutivo da un Art. 17 Articolo 17. 1. Le decisioni dei tribunali di uno dei due Stati che sono riconosciute nell Art. 18 Articolo 18. 1. La parte che intende far valere una decisione nell'altro Stato deve produr Art. 19 Articolo 19. La presente Convenzione si applica ai fallimenti dichiarati dopo la data dell Art. 20 Articolo 20. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione della presente C Art. 21 Articolo 21. 1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Lo scambio degli strumenti Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360