Art. 7
Convenzione

Art. 7

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In vigore dal 8 nov 1985
1. Lo Stato di residenza può in ogni momento, senza doverne comunicare i motivi, informare lo Stato di invio che un funzionario consolare è "persona non grata" o che un qualsiasi altro membro del personale consolare non è accettabile. In tal caso lo Stato di invio richiamerà la persona in questione e porrà fine alle sue funzioni nell'Ufficio consolare. Se lo Stato di residenza fa tale comunicazione prima che la persona nominata funzionario consolare, ovvero altro membro del personale consolare, giungano nel proprio territorio, lo Stato di invio deve revocare il provvedimento. 2. Se lo Stato di invio non adempie entro un termine ragionevole agli obblighi che ad esso incombono in applicazione del paragrafo 1, lo Stato di residenza può ritirare l'exequatur alla persona in questione ovvero non considerarla più come membro del personale consolare.
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