Art. 54
Convenzione

Art. 54

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In vigore dal 8 nov 1985
La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica e resterà in vigore fino a quando una delle Parti Contraenti l'abbia denunciata con un preavviso scritto di 6 mesi. In fede di che i Plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno firmato e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Berlino, il 27 gennaio 1983, in doppio esemplare, ciascuno in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti ugualmente fede. Per la Per la REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA Emilio Colombo Oskar Fischer
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