Convenzione
Art. 54
54 / 54In vigore dal 8 nov 1985
La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica e resterà in vigore fino a quando una delle Parti Contraenti l'abbia denunciata
con un preavviso scritto di 6 mesi.
In fede di che i Plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno
firmato e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Berlino, il 27 gennaio 1983, in doppio esemplare, ciascuno in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti ugualmente fede.
Per la Per la
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Emilio Colombo Oskar Fischer
Storico versioni
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