Convenzione
Art. 49
49 / 54In vigore dal 8 nov 1985
1. Tutti i membri del personale consolare che beneficiano di facilitazioni, privilegi ed immunità ai sensi della presente Convenzione hanno il dovere di rispettare, senza pregiudizio dei predetti privilegi ed immunità, le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza. Essi hanno inoltre il dovere di non interferire negli affari interni di questo Stato.
2. I locali consolari non possono essere utilizzati in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari o contraria
alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-49