Art. 47
Convenzione

Art. 47

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In vigore dal 8 nov 1985
1. Nello Stato di residenza, l'Ufficio consolare può percepire i diritti che le leggi e i regolamenti dello Stato di invio prevedono per gli atti consolari. 2. Le somme percepite a titolo di quanto previsto al paragrafo 1 sono esenti da ogni imposta o altra tassa nello Stato di residenza. 3. Per quanto riguarda l'uso dei mezzi di comunicazione, sono applicabili per l'Ufficio consolare le stesse tariffe della rappresentanza diplomatica.
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