Art. 46
Convenzione

Art. 46

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In vigore dal 8 nov 1985
1. Senza pregiudizio dell'osservanza delle disposizioni in vigore nello Stato di residenza, il funzionario consolare può esercitare le funzioni di controllo e di ispezione degli aeromobili civili dello Stato di invio e dei loro equipaggi. Egli può prestare assistenza a questi aeromobili ed ai loro equipaggi. 2. Le disposizioni degli sono applicabili, per quanto possibile, agli aeromobili civili.
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