Convenzione
Art. 46
46 / 54In vigore dal 8 nov 1985
1. Senza pregiudizio dell'osservanza delle disposizioni in vigore nello Stato di residenza, il funzionario consolare può esercitare le funzioni di controllo e di ispezione degli aeromobili civili dello Stato di invio e dei loro equipaggi. Egli può prestare assistenza a questi aeromobili ed ai loro equipaggi.
2. Le disposizioni degli sono applicabili, per
quanto possibile, agli aeromobili civili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-46