Convenzione
Art. 45
45 / 54In vigore dal 8 nov 1985
1. Se una nave dello Stato di invio naufraga o s'incaglia o subisce ogni altra avaria nelle acque territoriali e interne dello Stato di residenza, le autorità competenti dello Stato di residenza informano, senza indugi, l'Ufficio consolare delle misure adottate o previste per il salvataggio dei passeggeri, della nave e del carico.
Il funzionario consolare può prestare ogni aiuto alla nave, all'equipaggio e ai passeggeri, nonché adottare le misure per la salvaguardia del carico e la riparazione della nave. Egli può anche chiedere alle autorità dello Stato di residenza di adottare tali
misure.
2. Se l'armatore, il comandante o qualsiasi altra persona a ciò autorizzata non è in grado di adottare le disposizioni necessarie per la conservazione e l'amministrazione della nave e del suo carico, un funzionario consolare in nome dell'armatore della nave, può adottare tutte le misure che questi avrebbe potuto prendere allo
stesso fine.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano ugualmente ad ogni oggetto appartenente a cittadini od a persone giuridiche dello Stato di invio, proveniente da una nave, trovato sulla costa dello Stato di residenza o in prossimità della stessa, ovvero trasportato in un
porto della circoscrizione consolare.
4. Le autorità competenti dello Stato di residenza prestano al funzionario consolare l'assistenza necessaria per tutte le misure da adottare in relazione alle avarie della nave.
5. La nave dello Stato di invio che ha subito un'avaria, il suo carico e le provviste di bordo non sono soggette a diritti di dogana nello Stato di residenza a meno che siano destinati all'uso o al
consumo in detto Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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