Convenzione
Art. 42
42 / 54In vigore dal 8 nov 1985
1. Gli organi competenti dello Stato di residenza comunicano all'Ufficio consolare tutti i casi in cui sia necessario nominare un tutore o curatore per un cittadino dello Stato di invio che è
residente nello Stato di residenza.
2. Un funzionario consolare ha il diritto di rivolgersi agli organi competenti dello Stato di residenza per la nomina di un tutore o
curatore per un cittadino dello Stato di invio.
3. Un funzionario consolare ha il diritto di proporre agli organi competenti dello Stato di residenza persone adatte per la funzione di tutore o curatore. Gli organi competenti possono rifiutare tale
proposta quando vi siano particolari motivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-42