Art. 40
Convenzione

Art. 40

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In vigore dal 8 nov 1985
1. Gli organi competenti dello Stato di residenza informano senza indugio l'Ufficio consolare dei provvedimenti presi per la protezione dei beni che un cittadino dello Stato di invio deceduto ha lasciato nello Stato di residenza. 2. Se si tratta della successione di un cittadino dello Stato di invio o se cittadini dello Stato di invio possono essere eredi, legatari o legittimari, il funzionario consolare ha il diritto di richiedere agli organi competenti dello Stato di residenza l'adozione di misure atte a proteggere i beni ereditari e di essere presente nell'applicazione di dette misure. 3. Una volta adempiute tutte le formalità della successione, gli organi dello Stato di residenza consegnano ad un funzionario consolare i beni facenti parte della massa ereditaria o l'importo ricavato dalla vendita di questi sempre che l'erede, il legatario o il legittimario sia cittadino dello Stato di invio e non abbia residenza nello Stato di residenza, ed a condizione che: a) i debiti liquidi ed esigibili in conformità alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza e gravanti sull'eredità siano pagati o garantiti per la quota parte spettante alle persone sopra menzionate; b) le tasse connesse con l'eredità siano pagate o garantite per la quota parte spettante alle persone sopra menzionate.
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