Convenzione
Art. 39
39 / 54In vigore dal 8 nov 1985
1. Gli organi competenti dello Stato di residenza informano senza indugio l'Ufficio consolare della morte di un cittadino dello Stato di invio nello Stato di residenza.
2. Nel caso previsto dal paragrafo 1, gli organi competenti dello Stato di residenza rilasciano il certificato di morte all'Ufficio
consolare. Tale rilascio non dà luogo a spese.
3. Gli organi competenti dello Stato di residenza comunicano all'Ufficio consolare le informazioni sui beni di un cittadino dello Stato di invio deceduto nello Stato di residenza, sulla esistenza di disposizioni testamentarie nonché sugli eredi, legatari o
legittimari.
4. Gli organi competenti dello Stato di residenza informano senza indugio l'Ufficio consolare dell'apertura di una successione nello Stato di residenza qualora tra gli eredi, legatari o legittimari vi siano cittadini dello Stato di invio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-39