Convenzione
Art. 36
36 / 54In vigore dal 8 nov 1985
Gli atti menzionati negli hanno, nello Stato di residenza, lo stesso valore giuridico e la stessa forza probatoria degli atti corrispondenti delle autorità competenti di questo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-36