Art. 35
Convenzione

Art. 35

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In vigore dal 8 nov 1985
1. Il funzionario consolare ha il diritto: a) di ricevere in deposito da cittadini dello Stato di invio documenti, danaro, valori e altri oggetti loro appartenenti; b) di ricevere dagli organi dello Stato di residenza, allo scopo di consegnarli ai proprietari, documenti, danaro, valori e altri oggetti smarriti da cittadini dello Stato di invio durante il loro temporaneo soggiorno nello Stato di residenza. 2. Quanto è ricevuto in deposito ai sensi del paragrafo 1 può essere esportato soltanto in conformità alle disposizioni delle leggi e regolamenti dello Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-35