Convenzione
Art. 35
35 / 54In vigore dal 8 nov 1985
1. Il funzionario consolare ha il diritto:
a) di ricevere in deposito da cittadini dello Stato di invio
documenti, danaro, valori e altri oggetti loro appartenenti;
b) di ricevere dagli organi dello Stato di residenza, allo scopo di consegnarli ai proprietari, documenti, danaro, valori e altri oggetti smarriti da cittadini dello Stato di invio durante il loro
temporaneo soggiorno nello Stato di residenza.
2. Quanto è ricevuto in deposito ai sensi del paragrafo 1 può essere esportato soltanto in conformità alle disposizioni delle
leggi e regolamenti dello Stato di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-35