Art. 34
Convenzione

Art. 34

34 / 54
In vigore dal 8 nov 1985
Nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti dello Stato di invio, il funzionario consolare ha il diritto di compiere le operazioni seguenti: a) redigere e certificare atti e contratti conclusi tra cittadini dello Stato di invio, semprechè tali atti e contratti non contravvengano all'ordinamento dello Stato di residenza e non riguardino la costituzione, il trasferimento e la cessazione di diritti relativi a beni immobili situati in questo Stato; b) redigere e certificare atti e contratti, conclusi tra cittadini dello Stato di invio e di Stati terzi, sempre che detti atti e contratti si riferiscano esclusivamente a beni esistenti nello Stato d'invio o riguardino diritti da esercitare o affari da trattare in questo Stato, ed a condizione che tali atti e contratti non contravvengano all'ordinamento dello Stato di residenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-34