Art. 33
Convenzione

Art. 33

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In vigore dal 8 nov 1985
Nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti dello Stato di invio, il funzionario consolare ha il diritto: a) di ricevere tutte le dichiarazioni dei cittadini dello Stato di invio e di certificarle; b) di redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti ed altri atti dei cittadini dello Stato di invio; c) di autenticare le firme dei cittadini dello Stato di invio nonché copie di documenti; d) di tradurre atti e documenti rilasciati dalle autorità dello Stato di invio o dello Stato di residenza nonché di dichiarare conformi le traduzioni, rilasciare copie autentiche e estratti dei detti documenti; e) legalizzare gli atti rilasciati dalle autorità competenti o dai funzionari dello Stato di residenza e destinati alla utilizzazione nello Stato di invio.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-33