Art. 32
Convenzione

Art. 32

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In vigore dal 8 nov 1985
1. Il funzionario consolare è autorizzato a: a) redigere gli atti di nascita e di morte dei cittadini dello Stato di invio e rilasciarne i relativi certificati; b) celebrare i matrimoni, redigere gli atti corrispondenti e rilasciarne i relativi certificati, quando gli sposi sono tutti e due cittadini dello Stato di invio; c) ricevere le dichiarazioni di riconoscimento di figlio naturale fatte dai cittadini dello Stato di invio; d) ricevere domande o consegnare documenti su questioni di cittadinanza. 2. Il funzionario consolare informa le autorità competenti dello Stato di residenza sugli atti menzionati al paragrafo 1 qualora le leggi e regolamenti di questo lo esigano.
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