Convenzione
Art. 32
32 / 54In vigore dal 8 nov 1985
1. Il funzionario consolare è autorizzato a:
a) redigere gli atti di nascita e di morte dei cittadini dello
Stato di invio e rilasciarne i relativi certificati;
b) celebrare i matrimoni, redigere gli atti corrispondenti e rilasciarne i relativi certificati, quando gli sposi sono tutti e due
cittadini dello Stato di invio;
c) ricevere le dichiarazioni di riconoscimento di figlio naturale
fatte dai cittadini dello Stato di invio;
d) ricevere domande o consegnare documenti su questioni di
cittadinanza.
2. Il funzionario consolare informa le autorità competenti dello Stato di residenza sugli atti menzionati al paragrafo 1 qualora le
leggi e regolamenti di questo lo esigano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-32