Art. 31
Convenzione

Art. 31

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In vigore dal 8 nov 1985
I funzionari consolari hanno il diritto: a) di registrare i cittadini dello Stato di invio; b) di rilasciare, prorogare, modificare, annullare o ritirare passaporti o altri titoli di viaggio ai cittadini dello Stato di invio; c) di concedere i visti.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-31