Convenzione
Art. 30
30 / 54In vigore dal 8 nov 1985
1. Il funzionario consolare, conformandosi alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, ha il diritto di assicurare la rappresentanza appropriata dei cittadini dello Stato di invio davanti ai tribunali e alle altre autorità, e di prendere le misure provvisorie per la tutela dei diritti ed interessi di tali cittadini, allorchè questi, a motivo della loro assenza o per ogni altra causa, non possono personalmente difendere in tempo utile i loro diritti ed interessi. Quanto sopra si applica anche alle persone giuridiche
dello Stato di invio.
2. L'attività del funzionario consolare prevista al paragrafo 1 termina quando la persona rappresentata designa un rappresentante o assume essa medesima la tutela dei propri diritti ed interessi.
3. Qualora un funzionario consolare assuma i compiti di tutela di cui al paragrafo 1, esso deve rispettare le leggi ed i regolamenti
dello Stato di residenza.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-30