Art. 26
Convenzione

Art. 26

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In vigore dal 8 nov 1985
1. Lo Stato di residenza permette e protegge la libertà di comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti gli scopi ufficiali. Nel comunicare con il governo, con le missioni diplomatiche e le altre rappresentanze consolari dello Stato di invio, ovunque si trovino, l'Ufficio consolare può impiegare tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compresi corrieri diplomatici o consolari, valigia diplomatica o consolare e messaggi in codice o in cifra. L'installazione e l'attivazione di una stazione radio sono soggette all'autorizzazione dello Stato di residenza. 2. La corrispondenza ufficiale dell'Ufficio consolare è inviolabile. L'espressione "corrispondenza ufficiale" designa tutta la corrispondenza relativa all'Ufficio consolare ed alle sue funzioni. 3. I colli che costituiscono la valigia consolare devono avere dei segni esterni visibili indicanti la loro natura, e possono contenere soltanto la corrispondenza ufficiale, nonché documenti ed oggetti destinati esclusivamente all'uso di ufficio. La valigia consolare non deve essere nè aperta, nè trattenuta. Tuttavia, se le autorità competenti dello Stato di residenza hanno fondati motivi per ritenere che la valigia contenga oggetti diversi dalla corrispondenza ufficiale, o dai documenti ed oggetti destinati esclusivamente all'uso d'ufficio, la valigia può essere rinviata al suo luogo di origine. 4. Al corriere consolare in possesso di documento ufficiale dal quale risultino la sua posizione ed il numero dei colli di corriere vengono concessi da parte dello Stato di residenza gli stessi diritti ed immunità concessi ai corrieri diplomatici dello Stato di invio. Ciò vale anche per il corriere consolare ad hoc le cui immunità cessano, peraltro, dopo che egli ha consegnato la valigia consolare al destinatario. 5. La valigia consolare può essere affidata al comandante di una nave o di un aereo civile che deve giungere ad un punto di entrata - porto o aeroporto - autorizzato. Il comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero dei colli costituenti la valigia, ma non è considerato come corriere consolare. In base ad intese con le autorità locali competenti, e nel rispetto delle misure di sicurezza per i porti e gli aeroporti, l'Ufficio consolare può incaricare un membro del personale consolare di ritirare o consegnare direttamente e liberamente al comandante della nave o dell'aereo la valigia consolare.
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