Convenzione
Art. 25
25 / 54In vigore dal 8 nov 1985
1. I locali consolari e le abitazioni dei funzionari consolari acquistati o locati, conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza, sono esenti da ogni imposta e tassa statale, regionale o comunale, purchè non si tratti di imposte o tasse
percepite in remunerazione di specifici servizi prestati.
2. L'esenzione fiscale prevista al paragrafo 1 non si applica a quelle imposte e tasse che, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che ha venduto o
locato i suddetti immobili.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-25