Convenzione
Art. 24
24 / 54In vigore dal 8 nov 1985
In caso di morte di un membro del personale consolare o di un
membro della sua famiglia, lo Stato di residenza è tenuto:
a) a consentire l'esportazione dei beni mobili del defunto ad eccezione di quelli che sono stati acquistati nello Stato di residenza e che sono oggetto di un divieto di esportazione al momento
del decesso;
b) a non prelevare diritti di successione o di trasferimento di proprietà, statali, regionali, comunali sui beni mobili che si trovano nello Stato di residenza, unicamente in relazione al soggiorno in detto Stato del defunto nella qualità di membro del
personale consolare o di un membro della sua famiglia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-24