Art. 21
Convenzione

Art. 21

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In vigore dal 8 nov 1985
1. Salve restando le disposizioni del paragrafo 3, i membri del personale consolare, per quanto riguarda i servizi che rendono allo Stato di invio, e i membri delle loro famiglie, sono esentati dalle disposizioni sulla assistenza e previdenza sociale in vigore nello Stato di residenza. 2. L'esenzione prevista al paragrafo 1 si applica ugualmente ai membri del personale privato, a condizione: a) che non siano cittadini dello Stato di residenza o non abbiano ivi la loro residenza permanente; b) che siano assoggettati alle disposizioni sull'assistenza e previdenza sociale in vigore nello Stato d'invio o in uno Stato terzo. 3. I membri del personale consolare che hanno al proprio servizio persone alle quali non si applica l'esenzione prevista al paragrafo 2, devono osservare le disposizioni dello Stato di residenza sull'assistenza e previdenza sociale. 4. L'esenzione prevista ai paragrafi 1 e 2 non esclude la partecipazione volontaria al regime di assistenza e previdenza sociale vigente nello Stato di residenza, sempre che sia ammessa da questo Stato.
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