Convenzione
Art. 19
19 / 54In vigore dal 8 nov 1985
Lo Stato di residenza esenta i membri del personale consolare ed i membri delle loro famiglie da ogni prestazione personale e da ogni
servizio di interesse pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-19