Art. 15
Convenzione

Art. 15

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In vigore dal 8 nov 1985
1. Un membro del personale consolare può essere chiamato a rispondere come testimonio in un procedimento avanti ad organi giurisdizionali. Egli non è però obbligato a deporre su fatti relativi all'esercizio delle funzioni consolari nè a produrre la corrispondenza ed i documenti ufficiali relativi. Egli è ugualmente autorizzato a rifiutarsi di testimoniare, in qualità di esperto, sul diritto dello Stato di invio. 2. Se il funzionario consolare rifiuta di comparire o di testimoniare, nessuna misura coercitiva può essergli applicata. 3. L'organo giurisdizionale che richiede la testimonianza di un funzionario consolare non deve intralciare l'adempimento delle sue funzioni. Esso può raccogliere la testimonianza presso la residenza del funzionario o presso l'Ufficio consolare. 4. I membri della famiglia di un membro del personale consolare non sono obbligati a deporre come testimoni su fatti connessi con l'attività dell'Ufficio consolare.
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