Art. 11
Convenzione

Art. 11

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In vigore dal 8 nov 1985
1. Lo Stato di invio ha il diritto di esporre nello Stato di residenza la propria bandiera ed usare il proprio stemma, nonché la denominazione dell'Ufficio consolare nella propria lingua ed in quella dello Stato di residenza, conformemente alle disposizioni del presente articolo. 2. La bandiera nazionale dello Stato di invio può essere esposta sull'edificio dell'Ufficio consolare, nonché sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare. Il Capo dell'Ufficio consolare può esporre la bandiera nazionale sul suo mezzo di trasporto quando quest'ultimo è utilizzato per le necessità del servizio. 3. Nell'esercizio del diritto concesso dal presente articolo, vengono osservate leggi, regolamenti ed usi dello Stato di residenza.
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