Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra Italia e Repubblica democratica tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data.
Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra Italia e Repubblica democratica tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data. 57 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 CONVENZIONE CONSOLARE tra la Repubblica italiana e la Repubblica Democratica Tedesca La Re Art. 2 Articolo 2 1. Un Ufficio consolare può essere aperto nel territorio dello Stato di residen Art. 3 Articolo 3 1. Il Capo dell'Ufficio consolare è ammesso all'esercizio delle sue funzioni co Art. 4 Articolo 4 1. Se il Capo dell'Ufficio consolare è impedito per una qualsiasi ragione nell' Art. 5 Articolo 5 Non appena il Capo dell'Ufficio consolare è ammesso, anche a titolo provvisorio Art. 6 Articolo 6 Funzionario consolare può essere soltanto un cittadino dello Stato di invio che Art. 7 Articolo 7 1. Lo Stato di residenza può in ogni momento, senza doverne comunicare i motivi Art. 8 Articolo 8 1. Al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza viene notificato p Art. 9 Articolo 9 Le funzioni di un membro del personale consolare hanno termine in particolare a Art. 10 Articolo 10 1. Lo Stato di residenza concede all'Ufficio consolare, ai funzionari consolar Art. 11 Articolo 11 1. Lo Stato di invio ha il diritto di esporre nello Stato di residenza la prop Art. 12 Articolo 12 1. Lo Stato di residenza, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, facilita Art. 13 Articolo 13 1. Il Capo di un Ufficio consolare gode dell'inviolabilità e dell'immunità dal Art. 14 Articolo 14 1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari sono esenti dalla giurisdi Art. 15 Articolo 15 1. Un membro del personale consolare può essere chiamato a rispondere come tes Art. 16 Articolo 16 1. Lo Stato di invio può rinunciare ai diritti, privilegi ed immunità previsti Art. 17 Articolo 17 1. I locali consolari, la residenza del Capo dell'Ufficio consolare, nella mis Art. 18 Articolo 18 Gli archivi e i documenti consolari sono inviolabili in ogni momento ed in qua Art. 19 Articolo 19 Lo Stato di residenza esenta i membri del personale consolare ed i membri dell Art. 20 Articolo 20 1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari, nonché i membri delle lor Art. 21 Articolo 21 1. Salve restando le disposizioni del paragrafo 3, i membri del personale cons Art. 22 Articolo 22 1. I membri del personale consolare, nonché i membri delle loro famiglie, sono Art. 23 Articolo 23 1. In conformità alle proprie leggi e regolamenti, lo Stato di residenza autor Art. 24 Articolo 24 In caso di morte di un membro del personale consolare o di un membro della sua Art. 25 Articolo 25 1. I locali consolari e le abitazioni dei funzionari consolari acquistati o lo Art. 26 Articolo 26 1. Lo Stato di residenza permette e protegge la libertà di comunicazione dell' Art. 27 Articolo 27 Fatte salve le proprie leggi e regolamenti, relativi alle zone nelle quali l'a Art. 28 Articolo 28 Il funzionario consolare ha tra l'altro il compito di: a) proteggere i diritti Art. 29 Articolo 29 1. Il funzionario consolare può esercitare funzioni consolari soltanto nella c Art. 30 Articolo 30 1. Il funzionario consolare, conformandosi alle leggi e regolamenti dello Stat Art. 31 Articolo 31 I funzionari consolari hanno il diritto: a) di registrare i cittadini dello St Art. 32 Articolo 32 1. Il funzionario consolare è autorizzato a: a) redigere gli atti di nascita e Art. 33 Articolo 33 Nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti dello Stato di invio, il funzio Art. 34 Articolo 34 Nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti dello Stato di invio, il funzio Art. 35 Articolo 35 1. Il funzionario consolare ha il diritto: a) di ricevere in deposito da citta Art. 36 Articolo 36 Gli atti menzionati negli articoli 33 e 34 hanno, nello Stato di residenza, lo Art. 37 Articolo 37 Gli atti menzionati negli articoli 33 e 34 non necessitano di alcuna legalizza Art. 38 Articolo 38 I funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere atti giudiziari ed extr Art. 39 Articolo 39 1. Gli organi competenti dello Stato di residenza informano senza indugio l'Uf Art. 40 Articolo 40 1. Gli organi competenti dello Stato di residenza informano senza indugio l'Uf Art. 41 Articolo 41 Nel caso in cui un cittadino dello Stato di invio che si trova provvisoriament Art. 42 Articolo 42 1. Gli organi competenti dello Stato di residenza comunicano all'Ufficio conso Art. 43 Articolo 43 1. I funzionari consolari hanno il diritto di comunicare con i cittadini dello Art. 44 Articolo 44 1. Il funzionario consolare può prestare aiuto e assistenza alle navi marittim Art. 45 Articolo 45 1. Se una nave dello Stato di invio naufraga o s'incaglia o subisce ogni altra Art. 46 Articolo 46 1. Senza pregiudizio dell'osservanza delle disposizioni in vigore nello Stato Art. 47 Articolo 47 1. Nello Stato di residenza, l'Ufficio consolare può percepire i diritti che l Art. 48 Articolo 48 1. Oltre alle funzioni previste dalla presente Convenzione, il funzionario con Art. 49 Articolo 49 1. Tutti i membri del personale consolare che beneficiano di facilitazioni, pr Art. 50 Articolo 50 I membri del personale consolare devono conformarsi alla disciplina sull'assic Art. 51 Articolo 51 I membri della famiglia di un funzionario consolare e di un membro del persona Art. 52 Articolo 52 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ugualmente all'eser Art. 53 Articolo 53 La presente Convenzione sarà ratificata. Lo scambio degli strumenti di ratific Art. 54 Articolo 54 La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo allo Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360