Trattato
Art. 7
7 / 20Acquisizione dello status di autorità internazionale di deposito
In vigore dal 8 nov 1985
Acquisizione dello status di autorità internazionale di deposito
1) a) Un'istituzione di deposito acquisisce lo status di autorità internazionale di deposito in virtù di una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale dallo Stato contraente sul territorio del quale è situata l'istituzione di deposito e comprendente una dichiarazione contenente assicurazioni ai termini delle quali tale istituzione soddisfa e continuerà a soddisfare le condizioni elencate nell'articolo 62). Tale status può parimenti essere acquisito in virtù di una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale da un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale e comprendente detta dichiarazione.
b) La comunicazione contiene anche informazioni sull'istituzione di deposito, conformemente al Regolamento d'esecuzione, e può indicare la data alla quale dovrebbe avere effetto lo status di autorità internazionale di deposito.
2) a) Se il Direttore generale constata che la comunicazione comprende la dichiarazione richiesta e che tutte le informazioni richieste sono state ricevute, la comunicazione viene pubblicata a breve scadenza dall'Ufficio internazionale.
b) Lo status di autorità internazionale di deposito si acquista a decorrere dalla data della pubblicazione della comunicazione o, qualora sia stata indicata una data in virtù del paragrafo 1) b) e questa sia posteriore alla data della pubblicazione della comunicazione, a decorrere da tale data.
3) Il Regolamento d'esecuzione prevede i dettagli della procedura contemplata ai paragrafi 1) e 2).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;610#art-t-7