Art. 20 · Notificazioni
Trattato

Art. 20

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Notificazioni

In vigore dal 8 nov 1985
Notificazioni Il Direttore generale notifica agli Stati contraenti, alle organizzazioni intergovernative di proprietà industriale e agli Stati non membri dell'Unione ma membri dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi): i) le firme apposte secondo l'; ii) il deposito di strumenti di ratifica o di adesione secondo l'.2); iii) le dichiarazioni presentate secondo l'.1) a) e le notificazioni di ritiro secondo l'.2) o 3); iv) la data d'entrata in vigore del presente Trattato secondo l'.1); v) le comunicazioni secondo gli e le decisioni secondo l'; vi) le accettazioni di modificazioni del presente Trattato secondo l'.3); vii) le modificazioni del Regolamento d'esecuzione; viii) le date d'entrata in vigore delle modificazioni del Trattato o del Regolamento d'esecuzione; ix) qualsiasi denuncia notificata secondo l'.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;610#art-t-20