Trattato
Art. 2
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In vigore dal 8 nov 1985
Definizioni
Ai fini del presente Trattato e del Regolamento d'esecuzione:
i) ogni riferimento ad un "brevetto" va inteso quale riferimento ai brevetti d'invenzione ai certificati di autore d'invenzione, ai certificati di utilità ai modelli di utilità, ai brevetti o certificati completivi ai certificati di autore d'invenzione completivi e ai certificati di utilità completivi:
ii) si deve intendere per "deposito di un microrganismo", secondo il contesto nel quale figurano queste parole, gli atti seguenti, compiuti conformemente al presente Trattato e al Regolamento d'esecuzione: la trasmissione di un microrganismo ad un'autorità internazionale di deposito, che lo riceve e lo accetta, o la conservazione di un tale microrganismo da parte dell'autorità internazionale di deposito o detta trasmissione e detta conservazione assieme:
iii) si deve intendere per "procedura in materia di brevetti" qualsiasi procedura amministrativa o giudiziaria relativa ad una domanda di brevetto o ad un brevetto;
iv) si deve intendere per "pubblicazione ai fini della procedura in materia di brevetti" la pubblicazione ufficiale o la messa a disposizione ufficiale del pubblico per ispezione di una domanda di brevetto o di un brevetto:
v) si deve intendere per "organizzazione intergovernativa di proprietà industriale" un'organizzazione che ha presentato una dichiarazione in virtù dell'.1);
vi) si deve intendere per "ufficio della proprietà industriale" un' autorità di uno Stato contraente o di un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale competente per il rilascio di brevetti;
vii) si deve intendere per "istituzione di deposito" un'istituzione che assicura il ricevimento l'accettazione e la conservazione dei microrganismi e la consegna di campioni di tali microrganismi:
viii) si deve intendere per "autorità internazionale di deposito" una istituzione di deposito che ha acquisito lo status di autorità internazionale di deposito conformemente all';
ix) si deve intendere per "depositante" la persona fisica o giuridica che trasmette un microrganismo ad un'autorità internazionale di deposito la quale lo riceve e lo accetta ed ogni avente causa di tale persona:
x) si deve intendere per "Unione" l'Unione di cui all':
xi) si deve intendere per "Assemblea" l'Assemblea di cui all':
xii) si deve intendere per "Organizzazione" l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale:
xiii) si deve intendere per "Ufficio internazionale" l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione e finché esisteranno, gli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI):
xiv) si deve intendere per "Direttore generale" il Direttore generale dell'Organizzazione;
xv) si deve intendere per "Regolamento d'esecuzione" il Regolamento d'esecuzione di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;610#art-t-2