Art. 19 · Deposito del Trattato, trasmissione di copie, registrazione del Trattato
Trattato

Art. 19

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Deposito del Trattato, trasmissione di copie, registrazione del Trattato

In vigore dal 8 nov 1985
Deposito del Trattato, trasmissione di copie, registrazione del Trattato 1) L'originale del presente Trattato quando non è più aperto alla firma è depositato presso il Direttore generale. 2) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie del presente Trattato e del Regolamento d'esecuzione ai governi di tutti gli Stati di cui all'.1) e alle organizzazioni intergovernative che possono presentare una dichiarazione in virtù dell'.1) a), nonché al governo di qualsiasi altro Stato che ne faccia domanda. 3) Il Direttore generale fa registrare il presente Trattato presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 4) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie di qualsiasi modificazione del presente Trattato e del Regolamento d'esecuzione a tutti gli Stati contraenti e a tutte le organizzazioni intergovernative di proprietà industriale, nonché, su richiesta, al governo di ogni altro Stato e ad ogni altra organizzazione intergovernativa che può presentare una dichiarazione in virtù dell'.1) a).
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