Art. 17 · Denuncia del Trattato
Trattato

Art. 17

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Denuncia del Trattato

In vigore dal 8 nov 1985
Denuncia del Trattato 1) Ogni Stato contraente può denunciare il presente Trattato mediante notificazione al Direttore generale. 2) La denuncia ha effetto due anni dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione. 3) Uno Stato contraente non può far uso della facoltà di denuncia prevista al paragrafo 1) prima della scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui egli è divenuto parte al presente Trattato. 4) La denuncia del presente Trattato da parte di uno Stato contraente che ha fatto una dichiarazione di cui all'.1) a) riguardo ad una istituzione di deposito che ha in tal modo acquisito lo status di autorità internazionale di deposito comporta la cessazione di tale status un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione di cui al paragrafo 1).
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;610#art-t-17