Art. 15 · Modalità per divenire parte al Trattato
Trattato

Art. 15

15 / 20

Modalità per divenire parte al Trattato

In vigore dal 8 nov 1985
Modalità per divenire parte al Trattato 1) Ogni Stato membro dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) può divenire parte al presente Trattato: i) con la sua firma, seguita dal deposito di uno strumento di ratifica, oppure ii) con il deposito di uno strumento di adesione. 2) Gli strumenti di ratifica o di adesione vengono depositati presso il Direttore generale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;610#art-t-15