Trattato
Art. 15
15 / 20Modalità per divenire parte al Trattato
In vigore dal 8 nov 1985
Modalità per divenire parte al Trattato
1) Ogni Stato membro dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) può divenire parte al presente Trattato:
i) con la sua firma, seguita dal deposito di uno strumento di
ratifica, oppure
ii) con il deposito di uno strumento di adesione.
2) Gli strumenti di ratifica o di adesione vengono depositati presso il Direttore generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;610#art-t-15