Art. 12 · Regolamento d'esecuzione
Trattato

Art. 12

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Regolamento d'esecuzione

In vigore dal 8 nov 1985
Regolamento d'esecuzione 1) Il Regolamento d'esecuzione contiene regole concernenti: i) le questioni in merito alle quali il presente Trattato rinvia esplicitamente al Regolamento d'esecuzione o prevede esplicitamente che esse formano o formeranno oggetto di prescrizioni; ii) tutte le condizioni, questioni o procedure di carattere amministrativo; iii) tutti i dettagli utili per l'attuazione delle disposizioni del presente Trattato. 2) Il Regolamento d'esecuzione è adottato contemporaneamente al presente Trattato e vi è annesso. 3) L'Assemblea può modificare il Regolamento d'esecuzione. 4) a) Fatto salvo il comma b) l'adozione di qualsiasi modificazione del Regolamento d'esecuzione esige i due terzi dei voti espressi. b) L'adozione di qualsiasi modificazione concernente la consegna, da parte delle autorità internazionali di deposito di campioni dei microrganismi depositati esige che nessuno Stato contraente voti contro la modificazione proposta. 5) In caso di divergenza tra il testo del presente Trattato e quello del Regolamento d'esecuzione, fa fede il testo del Trattato.
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