Art. 18 · FUNZIONI PUBBLICHE
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Art. 18

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FUNZIONI PUBBLICHE

In vigore dal 8 nov 1985
FUNZIONI PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario sia un residente di detto Stato che: i) abbia la nazionalità di detto Stato; o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica, od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato a meno che la persona fisica abbia la nazionalità e sia residente dell'altro Stato contraente. 3. Le disposizioni degli si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
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