Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 nov 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i protocolli relativi agli accordi di cooperazione tra la CEE e la Tunisia, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e la Tunisia dall'altra, tra la CEE e l'Algeria, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e l'Algeria dall'altra, tra la CEE e Israele, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e Israele dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, firmati a Bruxelles rispettivamente il 20 luglio 1983 con la Tunisia, il 7 novembre 1983 con l'Algeria e l'11 febbraio 1982 con Israele.
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