Art. 3
ProtocolloTitolo II

Art. 3

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In vigore dal 3 nov 1985
Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione secondo il calendario seguente: - il 1 gennaio 1981, ciascun dazio è ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.
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