Protocollo›Titolo II
Art. 3
10 / 14In vigore dal 3 nov 1985
Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione secondo il calendario seguente:
- il 1 gennaio 1981, ciascun dazio è ridotto al 90% del dazio di base;
- il 1 gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80% del dazio di base;
- le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il:
- 1 gennaio 1983,
- 1 gennaio 1984,
- 1 gennaio 1985,
- 1 gennaio 1986.
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