Art. 14
ProtocolloTitolo III

Art. 14

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In vigore dal 3 nov 1985
Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca ed ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, addì undici febbraio millenovecentoottantadue.
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