Art. 10
ProtocolloTitolo III

Art. 10

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In vigore dal 3 nov 1985
Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-03;590#art-p-10