Art. 5 · LEGGE 8 agosto 1985, n. 455

Art. 5

LEGGE 8 agosto 1985, n. 455

In vigore dal 1 set 1985
Gli inquadramenti di cui agli articoli precedenti sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e possono avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti per ciascuna qualifica, salvo successivo riassorbimento.
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