Art. 3 · LEGGE 8 agosto 1985, n. 430

Art. 3

LEGGE 8 agosto 1985, n. 430

In vigore dal 6 set 1985
Per lo svolgimento delle attività connesse alla rete di informazione contabile agricola, istituita dal regolamento CEE n. 79/65 del Consiglio delle Comunità europee, in data 19 giugno 1965, è assegnato all'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) un contributo straordinario di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1985, 1986 e 1987.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-08-08;430#art-3