Art. 1
LEGGE 8 agosto 1985, n. 430
In vigore dal 6 set 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Per il pagamento dell'importo perequativo straordinario, introdotto con finalità di sostegno al processo di ristrutturazione in corso, relativamente allo zucchero prodotto nella campagna bieticolo-saccarifera 1984-1985 è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 72 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
2. La disposizione di cui all', secondo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 700, è sostituita dalla seguente:
"La Ribs S.p.a., nel consociarsi con i soggetti o nel partecipare al capitale di società ai sensi del precedente , secondo comma, stipula appositi accordi con i quali si stabilisce che le azioni o quote sociali nelle società partecipate vengono acquisite dalla stessa Ribs S.p.a. al loro valore nominale e che gli altri soci si impegnano a riscattare al valore nominale, alla fine del periodo di intervento ed in ogni caso nel termine massimo di cui al comma precedente, le azioni o le quote sociali di cui la Ribs S.p.a. è titolare".
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