Art. 5
LEGGE 8 agosto 1985, n. 413
In vigore dal 3 set 1985
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 32.000 milioni per l'anno 1985 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1986, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per l'anno 1986, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 agosto 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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