Art. 2 · LEGGE 8 agosto 1985, n. 413

Art. 2

LEGGE 8 agosto 1985, n. 413

In vigore dal 3 set 1985
Ad integrazione del contributo previsto dal secondo comma dell' della legge 18 novembre 1981, n. 659, i partiti politici hanno diritto ad un contributo di lire 15.000 milioni a titolo di ulteriore concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1984. Nota all': Vedere la successiva nota all'.
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