Art. 9 · LEGGE 7 agosto 1985, n. 428

Art. 9

LEGGE 7 agosto 1985, n. 428

In vigore dal 5 set 1985
Revisione dei pagamenti La revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del Tesoro disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni. Le liquidazioni di cui al precedente comma hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione. Limitatamente al periodo che va dal 1 gennaio 1970 alla data di entrata in vigore della presente legge, gli eventuali indebiti pagamenti derivanti dall'adozione delle procedure anzidette saranno imputabili ai dipendenti delle direzioni provinciali del Tesoro soltanto in caso di dolo o colpa grave. Per i pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 1983 la revisione potrà essere espletata entro il termine di due anni.
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