Art. 9 · LEGGE 7 agosto 1985, n. 427

Art. 9

LEGGE 7 agosto 1985, n. 427

In vigore dal 5 set 1985
Onere finanziario 1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 18 miliardi in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno 1985, valutata in lire 10 miliardi, ed a quella relativa a ciascuno degli anni 1986 e 1987, valutata in lire 18 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto - ai fini del bilancio triennale 1985-87 - al capitolo 6356 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato". 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 agosto 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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