Art. 7 · LEGGE 7 agosto 1985, n. 427

Art. 7

LEGGE 7 agosto 1985, n. 427

In vigore dal 5 set 1985
Disciplina delle reggenze 1. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità per il conferimento della reggenza in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio dei servizi centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato. 2. Nel caso in cui non vi siano dirigenti disponibili in sede, anche in deroga a quanto disposto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la reggenza può essere affidata anche ad un impiegato con qualifica funzionale non inferiore all'ottava. Nota all', comma 2: Il testo dell' del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è riportato nelle note alla legge n. 428/1985, pubblicata in questo stesso supplemento alla Gazzetta Ufficiale (nota all', secondo comma).
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