Art. 4
LEGGE 7 agosto 1985, n. 427
In vigore dal 5 set 1985
Reclutamento
1. In attesa della disciplina organica di cui all' della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro del tesoro può indire speciali concorsi su base regionale e interregionale per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dal precedente articolo 3, comma 1, che risulteranno disponibili dopo l'attuazione delle norme contenute nel successivo .
2. Le prove di esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici restano disciplinati, qualora non sia stata ancora emanata la nuova disciplina dei concorsi prevista dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge.
All'uopo si dovrà tener conto della corrispondenza tra le qualifiche iniziali delle soppresse carriere e le qualifiche funzionali istituite con la stessa legge.
3. In deroga al disposto del precedente comma è data al Ministro del tesoro la facoltà di sostituire in tutto o in parte le prove di esame di accesso alla seconda, quarta e sesta qualifica funzionale con appositi tests bilanciati, da risolvere in tempo predeterminato, o con prove pratiche attitudinali, tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle mansioni che i medesimi sono chiamati a svolgere.
4. In relazione alle eccezionali esigenze di completamento degli organici, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, potrà disporre l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici banditi successivamente al 1 gennaio 1979 per le qualifiche iniziali dei ruoli dei servizi centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato.
Storico versioni
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