Art. 1
LEGGE 7 agosto 1985, n. 427
In vigore dal 26 mar 1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38
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