Art. 12 · LEGGE 30 luglio 1985, n. 404

Art. 12

LEGGE 30 luglio 1985, n. 404

In vigore dal 27 ago 1985
Limiti di intervento I contributi di cui alla presente legge non possono essere concessi a ciascuna impresa per somme corrispondenti ad investimenti complessivi superiori a 500 milioni di lire.
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