Art. 11 · LEGGE 30 luglio 1985, n. 404

Art. 11

LEGGE 30 luglio 1985, n. 404

In vigore dal 27 ago 1985
Divieto di alienazione È vietata l'alienazione volontaria dei veicoli per i quali sono stati ottenuti i contributi di cui ai precedenti entro cinque anni dalla data di acquisto o di locazione finanziaria dei veicoli stessi.
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